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FAQ
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Giorni spettanti
Le ferie vengono attribuite all'inizio di ogni anno in modo cumulativo.
Al personale assunto a tempo indeterminato o determinato, le ferie spettano in proporzione al servizio prestato e maturano diversamente in funzione degli anni di servizio e del tipo di contratto lavorativo.
Chi lavora con un contratto a tempo pieno o a part time orizzontale, matura gli stessi giorni di ferie per anno solare. Per i dipendenti con part time verticale, le ferie vengono invece calcolate in proporzione ai giorni lavorativi settimanali.
Le tabelle che seguono danno un’idea immediata delle differenze:
| Primi tre anni di servizio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Giorni settimanali lavorati | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Ferie annuali spettanti | 30 | 26 | 21 | 16 | 10 |
| Dopo i primi tre anni di servizio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Giorni settimanali lavorati | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Ferie annuali spettanti | 32 | 28 | 22 | 17 | 11 |
Attenzione
Viene considerata come mese intero, che matura un rateo di ferie, solo una presenza in servizio superiore a 15 giorni.
Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le ferie spettanti sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.
I giorni di ferie spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:
- malattia dei/delle figli/e nei periodi senza retribuzione
- congedo non retribuito per documentati gravi motivi familiari, di studio
- congedo non retribuito per la formazione
- congedo retribuito straordinario art. 42 D. Lgs. 151/2001
- aspettativa per motivi di servizio all’estero del coniuge/parte dell’unione civile/convivente stabile
- aspettativa per dottorato di ricerca
- aspettativa per ricercatore/ricercatrice a tempo determinato
- aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali art. 18 L. 183/2010
- aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 23bis L. 165/2001
- malattia non retribuita a seguito di superamento del comporto
- assenza ingiustificata non retribuita alla visita fiscale
- permessi non retribuiti, per motivate esigenze, per il personale a tempo determinato
- sospensione disciplinare.
Festività soppresse
n aggiunta alle ferie, sono previsti fino a un massimo di 4 giorni di riposo (festività soppresse), da fruire entro l'anno solare, attribuiti in base ai giorni settimanali lavorati, come illustra la tabella:
Attribuzione festività soppresse annuali
| Giorni settimanali lavorativi | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giorni di festività spettanti | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le festività spettanti sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.
I giorni di festività spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:
malattia dei/delle figli/e nei periodi senza retribuzione
congedo non retribuito per documentati gravi motivi familiari, di studio
congedo non retribuito per la formazione
congedo retribuito straordinario art. 42 D. Lgs. 151/2001
aspettativa per motivi di servizio all’estero del coniuge/parte dell’unione civile/convivente stabile
aspettativa per dottorato di ricerca
aspettativa per ricercatore/ricercatrice a tempo determinato
aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali art. 18 L. 183/2010
aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 23bis L. 165/2001
malattia non retribuita a seguito di superamento del comporto
assenza ingiustificata non retribuita alla visita fiscale
permessi non retribuiti, per motivate esigenze, per il personale a tempo determinato
sospensione disciplinare.
Le festività soppresse se non fruite entro l’anno di maturazione non possono essere procrastinate agli anni successivi.