A chi è rivolto
A chi è rivolto
I professori e i ricercatori dell’Università degli Studi di Milano possono svolgere attività e incarichi esterni all’Ateneo, purché compatibili con i propri compiti istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. In alcuni casi è sufficiente una comunicazione preventiva; in altri è necessario ottenere una specifica autorizzazione.
Quando basta la comunicazione?
Alcune attività possono essere svolte senza autorizzazione preventiva, purché non assumano carattere professionale abituale, non comportino conflitti di interesse e non interferiscano con le attività di didattica, ricerca e gestione.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- collaborazioni con giornali, riviste e pubblicazioni;
- partecipazione a convegni e conferenze;
- lezioni e seminari occasionali;
- attività di formazione rivolte ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- attività di valutazione e referaggio;
- partecipazione a comitati scientifici e advisory board;
- attività di divulgazione scientifica e culturale;
- consulenze tecniche d'ufficio o di parte;
- attività artistiche o sportive svolte non professionalmente;
- alcune attività presso enti senza scopo di lucro.
Anche per queste attività è necessario inviare una comunicazione preventiva all'Ateneo tramite la procedura online dedicata. La comunicazione deve essere effettuata prima dell'avvio dell'incarico.
Quando serve l'autorizzazione?
L'autorizzazione preventiva è richiesta per gli incarichi che comportano un impegno più strutturato o continuativo oppure che prevedono particolari responsabilità.
Tra questi rientrano, ad esempio:
- attività di didattica e ricerca presso enti pubblici o privati;
- incarichi istituzionali o gestionali presso enti esterni;
- incarichi presso amministrazioni pubbliche, organi costituzionali o autorità indipendenti;
- partecipazione a organi di amministrazione, gestione o controllo di enti e fondazioni;
- attività di consulenza professionale occasionale retribuita;
- partecipazione a commissioni, organismi di valutazione o selezione.
L'Ateneo valuta ogni richiesta verificando che l'incarico non generi conflitti di interesse, non sia incompatibile con il regime di tempo pieno e non comprometta l'attività istituzionale del docente o ricercatore.
Quali attività non sono consentite?
Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è vietato svolgere attività imprenditoriali, commerciali o professionali esercitate in modo abituale e continuativo. Non possono inoltre essere accettati incarichi che:
- siano in concorrenza con l'Università;
- generino conflitti di interesse;
- compromettano il corretto svolgimento delle attività istituzionali;
- possano arrecare danno all'immagine e al prestigio dell'Ateneo.
Come presentare la richiesta o la comunicazione
Le comunicazioni e le richieste di autorizzazione devono essere presentate esclusivamente tramite procedura digitale. La compilazione online consente l'inoltro automatico all'ufficio competente.
Durante la compilazione è necessario indicare:
- il soggetto che conferisce l'incarico;
- l'oggetto dell'attività;
- la durata e l'impegno richiesto;
- l'eventuale compenso previsto;
- la dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse.
Il professore/ricercatore può scegliere di sottoscrivere l’istanza da inoltrare in modalità autografa o digitale (utilizzando il certificato di firma rilasciato dall’Ateneo per la verbalizzazione degli esami).
Modulistica online
E' possibile accedere alle procedure dedicate per:
Domande frequenti
No. La partecipazione a convegni e conferenze rientra tra le attività normalmente non soggette ad autorizzazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva.
Le lezioni e i seminari occasionali possono essere svolti senza autorizzazione. Se l'attività didattica assume maggiore continuità o consistenza, è invece necessario richiedere l'autorizzazione dell'Ateneo.
No. Per l'attività didattica presso altri Atenei è previsto il rilascio di un nulla osta secondo le disposizioni specifiche contenute nel Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori (art. 8).
Sì. Le disposizioni disciplinate dall'Ateneo si applicano anche ai titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc.
Regolamenti
Circolari e normativa
- Attività extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari - Compendio normativoAccedi per scaricare
- Circolare Incarichi - 58/2026 del 22/06/2026Accedi per scaricare