Cedolini

Misure pensionistiche non rinnovate

Ancora accessibili solo se già maturati i requisiti (quota 100, 102, opzione donna)

Opzione donna

Le leggi di bilancio 2021 (legge n.178/2020) e 2022 (legge n.234/2021) hanno prorogato la possibilità prevista dal D.L. n.4/2019, convertito in legge n.26/2019, per le lavoratrici che entro il 31/12/2020 ed entro il 31/12/2021 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e un’età pari o superiore a 58 anni di andare in pensione con l’"Opzione Donna", dopo 12 mesi di finestra mobile.

La legge di bilancio 2023 – legge n. 197/2022, cambia queste condizioni, apportando delle modifiche sostanziali al pensionamento anticipato con “Opzione Donna”.

All’art.1 c.292 è prevista questa possibilità, con requisiti da perfezionare entro il 31/12/2022, solo alle lavoratrici:

  • che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n.104/1992, art.3 c.3) ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano computo i 70 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti:
  • che hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%
  • licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Resta invariata l’anzianità contributiva richiesta di almeno 35 anni, da maturare entro il 31/12/2022, mentre varia il requisito dell’età:

  • 60 anni se senza figli
  • 59 anni se con un figlio
  • 58 anni se con almeno 2 figli.

Resta inoltre confermata la decorrenza di 12 mesi di finestra mobile.

Con "Opzione Donna", la lavoratrice opta per il calcolo integralmente contributivo della prestazione pensionistica.

La legge di bilancio 2024 – legge n.213/2023, mantiene invariata l’anzianità contributiva richiesta per poter accedere alla prestazione (35 anni di età) e mantiene invariate le condizioni in cui si devono trovare le lavoratrici, ma modifica il requisito dell’età anagrafica:

  • 61 anni se senza figli
  • 60 anni se con un figlio
  • 59 anni se con almeno 2 figli.

I requisiti devono essere maturati entro il 31/12/2023.

La legge di bilancio 2025 – legge n.207/2024, mantiene le stesse condizioni della legge n.213/2023 per tutta la durata dell’anno 2025.

ATTENZIONE: Nessuna proroga è stata prevista per il 2026. Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti di età e contributi nel corso dell’anno 2025 NON possono accedere a opzione donna.

Quota 100

La "Quota 100" è una misura contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge 26/2019, che consentiva, ai lavoratori che avevano maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni e un’età anagrafica non inferiore a 62 anni, anche con cessazione nel 2022, di anticipare l'età pensionabile. 

I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo dopo 6 mesi di finestra mobile. Il calcolo della pensione è proprio, e non ci sono limiti di importo di assegno mensile.

Per il perfezionamento del requisito contributivo era valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il TFS/TFR viene differito al momento del raggiungimento degli ordinari requisiti previsti dall’art.24 DL 201/2011 (vecchiaia o anticipata).

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

La  "Quota 100" non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Quota 102

Che cos'è

La "Quota 102" è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo dopo 6 mesi di finestra mobile. Il calcolo della pensione è proprio, e non ci sono limiti di importo di assegno mensile.

Per il conseguimento della pensione "Quota 102" è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il TFS/TFR viene differito al momento del raggiungimento degli ordinari requisiti previsti dall’art.24 DL 201/2011 (vecchiaia o anticipata).

Come fare domanda

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. 

Prima di presentare la domanda all'INPS contattare l'Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi - ufficio.pensione@unimi.it .

Ulteriori informazioni alla pagina Pensione anticipata Quota 102 del sito istituzionale dell'INPS.

Divieto di cumolo Reddito/Pensione

La  "Quota 102" non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

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