Cos'è il massimale contributivo
Per alcune persone, oltre una certa cifra annua di retribuzione stabilita dall'INPS, non vengono più versati contributi previdenziali obbligatori. Questo limite è il massimale contributivo. Ad esempio: se il massimale INPS è di 120.000 € (numero puramente indicativo) e la retribuzione annua di 130.000 €, i contributi vengono versati solo sui primi 120.000 €, non sui 10.000 € eccedenti.
Il massimale annuo della base contributiva è stato introdotto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e riguarda i cosidetti "nuovi iscritti" cioè coloro che hanno iniziato a versare contributi solo in data successiva al 31/12/1995.
Ogni anno l'INPS stabilisce la soglia del massimale (vedi Sezione Allegati - Tabella 1) e definisce, il limite oltre il quale l’imponibile non è assoggettato a contributi previdenziali obbligatori.
Allegati
- Tabella massimale contributivo fino al 2026Accedi per scaricare
Come si determina l'anzianità contributiva
Sono un “nuovo iscritto” se rientro in uno di questi casi:
- ho cominciato a versare contributi solo in data successiva al 31/12/1995;
- ho versato contributi in data antecedente al 31/12/1995 ma ho richiesto il riscatto agevolato di un titolo di studio;
Il calcolo dei contributi pensionistici viene effettuato entro il limite del massimale contributivo stabilito dall’INPS:
- se l’imponibile previdenziale è minore o uguale al massimale contributivo,
i contributi vengono calcolati e versati sul totale dell’imponibile previdenziale; - se l’imponibile previdenziale è maggiore del massimale contributivo,
i contributi vengono calcolati e versati solo fino a tale limite e non sulla parte eccedente.
Sono un “vecchio iscritto" se rientro in uno di questi casi:
- ho versato contributi in data antecedente al 01/01/1996, a qualsiasi titolo e cassa, in Italia o all’estero
- ho cominciato a versare contributi solo in data successiva al 31/12/1995, ma, in relazione a periodi antecedenti al 01/01/1996:
- Ho richiesto il riscatto del titolo di studio (ad eccezione del riscatto agevolato e quindi calcolato con sistema contributivo);
- Ho prestato il servizio militare/civile;
- Ho richiesto l’accredito del periodo di maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro.
Il calcolo dei mei contributi pensionistici viene effettuato sul totale dell’imponibile previdenziale.
Nota Bene
- In caso di incertezza, consulta l’Estratto conto contributivo/previdenziale (ossia il documento che elenca tutti i contributi registrati in INPS in favore del lavoratore)
- Per definire l’anzianità contributiva, devono essere considerati tutti i versamenti relativi a forme assicurative obbligatorie, compresi quelli in favore delle Casse professionali di cui al d.lgs. n. 509/1994 (es. ENPAM, EMPAV, INPGI, Cassa Forense, ecc.), in Italia o all'estero.
- Per coloro che hanno svolto periodi di lavoro all’estero, devono essere considerati anche i contributi versati in Stati dell’Unione Europea e altri stati che applicano i Regolamenti UE di sicurezza sociale e Stati extra UE convenzionati con l'Italia.
- I lavoratori in servizio nel settore pubblico per i quali non sono previste forme di previdenza complementare (come nel caso di docenti e ricercatori), iscritti alle Gestioni previdenziali obbligatorie dal 1° gennaio 1996, possono richiedere la non applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile. È possibile presentare la domanda - tramite portale dell’INPS - entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo e, in caso di accoglimento, la disapplicazione avrà effetto dal periodo retributivo successivo alla presentazione della domanda.
Servizio militare o civile prima del 1996
Ai fini della corretta individuazione della categoria di appartenenza tra “vecchi iscritti” o i “nuovi scritti” costituisce elemento rilevante l’aver prestato servizio militare o civile anteriormente al 01 gennaio 1996.
Pertanto, chi ha svolto servizio militare o civile prima del 1° gennaio 1996 e non ha richiesto riscatti agevolati del titolo di studio, rientra tra i “vecchi iscritti” anche in assenza di contribuzione da lavoro pre-1996.
Nel caso in cui il periodo di servizio militare/civile non risulti presente nell’estratto conto contributivo/previdenziale dell’INPS, sarà necessario presentare domanda di accredito figurativo tramite il portale dell’INPS “Accredito dei contributi figurativi per il servizio militare obbligatorio”. L’accesso è consentito tramite SPID, CIE o CNS e vi verrà richiesto di inserire i seguenti dati:
- Fondo pensione nel quale si chiede l’accredito: lavoratori pubblici Stato 1092/73.
- Data di inizio e fine del servizio.
- Luogo di residenza al compimento dei 18 anni.
- Distretto militare competente (dove si è svolta la visita attitudinale).
- Arma in cui il servizio è stato prestato.
Si richiede di inviare all’indirizzo ufficio.pensione@unimi.it copia della domanda presentata.
Compilazioni dichiarazioni su U-WEB
Al fine di consentire l’applicazione del corretto regime previdenziale e, in particolare, del c.d. massimale contributivo, si richiede a tutto il personale Docente e Ricercatore nonché al personale Dirigente la compilazione del modulo U-WEB I Miei Dati Fiscali e Previdenziali – sezione “Dichiarazioni del dipendente”