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Giorni spettanti

Le ferie vengono attribuite all'inizio di ogni anno in modo cumulativo.

Al personale assunto a tempo indeterminato o determinato, le ferie spettano in proporzione al servizio prestato e maturano diversamente in funzione degli anni di servizio e del tipo di contratto lavorativo.
Chi lavora con un contratto a tempo pieno o a part time orizzontale, matura gli stessi giorni di ferie per anno solare. Per i dipendenti con part time verticale, le ferie vengono invece calcolate in proporzione ai giorni lavorativi settimanali.

Le tabelle che seguono danno un’idea immediata delle differenze:

Primi tre anni di servizio
Giorni settimanali lavorati65432
Ferie annuali spettanti3026211610

 

Dopo i primi tre anni di servizio
Giorni settimanali lavorati65432
Ferie annuali spettanti3228221711

 

Attenzione

Viene considerata come mese intero, che matura un rateo di ferie, solo una presenza in servizio superiore a 15 giorni.

Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le ferie spettanti sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.

I giorni di ferie spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:

  • malattia dei/delle figli/e nei periodi senza retribuzione
  • congedo non retribuito per documentati gravi motivi familiari, di studio
  • congedo non retribuito per la formazione
  • congedo retribuito straordinario art. 42 D. Lgs. 151/2001
  • aspettativa per motivi di servizio all’estero del coniuge/parte dell’unione civile/convivente stabile
  • aspettativa per dottorato di ricerca
  • aspettativa per ricercatore/ricercatrice a tempo determinato
  • aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali art. 18 L. 183/2010
  • aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 23bis L. 165/2001
  • malattia non retribuita a seguito di superamento del comporto
  • assenza ingiustificata non retribuita alla visita fiscale
  • permessi non retribuiti, per motivate esigenze, per il personale a tempo determinato
  • sospensione disciplinare.

Festività soppresse

n aggiunta alle ferie, sono previsti fino a un massimo di 4 giorni di riposo (festività soppresse), da fruire entro l'anno solare, attribuiti in base ai giorni settimanali lavorati, come illustra la tabella:


Attribuzione festività soppresse annuali

Giorni settimanali lavorativi65432
Giorni di festività spettanti44321

 

Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le festività spettanti sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.

I giorni di festività spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:

malattia dei/delle figli/e nei periodi senza retribuzione
congedo non retribuito per documentati gravi motivi familiari, di studio
congedo non retribuito per la formazione
congedo retribuito straordinario art. 42 D. Lgs. 151/2001
aspettativa per motivi di servizio all’estero del coniuge/parte dell’unione civile/convivente stabile
aspettativa per dottorato di ricerca
aspettativa per ricercatore/ricercatrice a tempo determinato
aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali art. 18 L. 183/2010
aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 23bis L. 165/2001
malattia non retribuita a seguito di superamento del comporto
assenza ingiustificata non retribuita alla visita fiscale
permessi non retribuiti, per motivate esigenze, per il personale a tempo determinato
sospensione disciplinare.

Le festività soppresse se non fruite entro l’anno di maturazione non possono essere procrastinate agli anni successivi.

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