Cedolini

Servizi valutabili, riscattabili, ricongiungibili ai fini pensionistici

Riscatti e ricongiungimenti dei servizi prestati presso altri enti pubblici o privati, il servizio militare e i vari titoli di studio

Servizi valutati in automatico

Al momento della presa di servizio si compila presso la Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo, la dichiarazione dei servizi su cui vanno indicati i servizi prestati presso altri enti pubblici o privati, il servizio militare e i vari titoli di studio.

Ai fini della pensione si valutano direttamente senza che occorra alcuna domanda né il pagamento di alcun onere:

  • il servizio militare
  • il servizio di ruolo, con contributi versati all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

 

Servizi valutabili a domanda

Per i servizi sotto elencati, in presenza del requisito minimo contributivo di5 anni, è possibile presentare domanda di riconoscimento. Tale accredito vale per il raggiungimento del diritto e della determinazione della pensione e non per il trattamento di fine servizio (art. 25 c. 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001)

  • servizio non di ruolo svolto presso amministrazioni pubbliche 
    con versamenti all'I.N.P.S. (computo) o senza versamento (riscatto)
  • servizio prestato presso privati con versamento di contributi all'I.N.P.S. ricongiunzione L. 29/79
  • periodi di contribuzione presso le Casse degli Ordini professionali (L. 45/90)
  • periodi per il conseguimento di titoli di studio universitario: 
    dal 12.07.97 si possono riscattare, a prescindere dalla qualifica posseduta, il diploma di laurea, il diploma universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca (quest'ultimo se effettuato entro il 31.12.1998)
  • periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro
     previsti da disposizioni di legge o contratti (riscatto): i periodi devono essere successivi al 31.12.96
  • periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale (riscatto e/o contribuzione volontaria)
  • periodi lavorativi di servizio svolto all'estero (riscatto per servizi resi presso stati non rientranti nell'unione europea; altrimenti totalizzazione se prestati presso i Paesi della CE (Regolamento CE/1606/98)
  • i periodi di aspettativa per seguire il coniuge che debba prestare servizio all'estero
  • astensione obbligatoria della maternità al di fuori del rapporto di lavoro, 
    ai sensi dell'art. 25 c. 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001
  • astensione facoltativa per maternità 
    (art. 35 c. 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001).
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