Cedolini

Personale docente e ricercatore

La disciplina, i riferimenti normativi e le opzioni temporali

A chi è rivolto

Docenti e Ricercatori

A chi è rivolto

Docenti e Ricercatori

Introduzione

I professori e i ricercatori universitari svolgono attività di didattica, ricerca e servizio agli studenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo. Il loro stato giuridico è disciplinato principalmente dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalle successive modifiche in materia di organizzazione universitaria, reclutamento e carriera accademica. 

L'attività accademica può essere svolta in regime di tempo pieno o di tempo definito. Oltre all'attività di ricerca e aggiornamento scientifico, docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere attività didattiche, di orientamento, tutorato, verifica dell'apprendimento e supporto agli studenti, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti dell'Università.

A differenza del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, i professori e i ricercatori universitari non sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca applicato al personale universitario. Il loro rapporto di lavoro è regolato prevalentemente da disposizioni legislative nazionali e dai regolamenti adottati dai singoli Atenei. 

Posizioni accademiche

Il sistema universitario prevede diverse figure accademiche, tra cui professori ordinari, professori associati e ricercatori. 

  • Professori ordinari (professori di I fascia)
    Ruolo permanente, con funzioni di didattica, ricerca e governo accademico. Disciplina principale nella Legge 240/2010.
  • Professori associati (professori di II fascia)
    Ruolo permanente con le stesse funzioni fondamentali di ricerca e didattica, in posizione diversa rispetto agli ordinari.
  • Professori straordinari a tempo determinato
  • Ricercatori universitari a tempo indeterminato
    Figura ad esaurimento: non viene più reclutata ma continua a esistere per il personale già in ruolo.
  • Ricercatori a tempo determinato di tipo a) e in tenure track (RTT e RTDB).
    Per il reclutamento dei ricercatori, la normativa più recente ha introdotto la figura del ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), finalizzata all'accesso al ruolo di professore associato mediante specifiche procedure di valutazione. 

Ricercatori in tenure track

La figura del Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24 della legge 240/2010 (RTT), così come recentemente riformato dalla legge 79/22, prevede un inquadramento del/la Ricercatore/trice tra il personale docente di Ateneo con un contratto di lavoro a tempo determinato consistente in una tenure-track della durata complessiva di sei anni, non prorogabile né rinnovabile. 

La titolarità del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che stipulano un contratto da RTT, può essere riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento un periodo di servizio pari a:

  • tre anni se sono stati per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22;
  • due anni se sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22.

La richiesta di riconoscimento dei periodi di servizio di cui sopra potrà essere effettuata dal RTT utilizzando l’apposito modulo sottoscritto digitalmente: Istanza di riconoscimento per titolarità pregressa di contratti ex artt. 22 e 24

A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di RTT, l’università ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.  Nel caso di riconoscimento dei periodi di cui sopra, la valutazione per il passaggio al ruolo di professore di seconda fascia non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

Per ulteriori informazioni, si richiamano le norme di legge e le specifiche previsioni in materia, così come disciplinate dal Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

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