A chi è rivolto
A chi è rivolto
Introduzione
I professori e i ricercatori universitari svolgono attività di didattica, ricerca e servizio agli studenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo. Il loro stato giuridico è disciplinato principalmente dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalle successive modifiche in materia di organizzazione universitaria, reclutamento e carriera accademica.
L'attività accademica può essere svolta in regime di tempo pieno o di tempo definito. Oltre all'attività di ricerca e aggiornamento scientifico, docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere attività didattiche, di orientamento, tutorato, verifica dell'apprendimento e supporto agli studenti, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti dell'Università.
A differenza del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, i professori e i ricercatori universitari non sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca applicato al personale universitario. Il loro rapporto di lavoro è regolato prevalentemente da disposizioni legislative nazionali e dai regolamenti adottati dai singoli Atenei.
Posizioni accademiche
Il sistema universitario prevede diverse figure accademiche, tra cui professori ordinari, professori associati e ricercatori.
- Professori ordinari (professori di I fascia)
Ruolo permanente, con funzioni di didattica, ricerca e governo accademico. Disciplina principale nella Legge 240/2010. - Professori associati (professori di II fascia)
Ruolo permanente con le stesse funzioni fondamentali di ricerca e didattica, in posizione diversa rispetto agli ordinari. - Professori straordinari a tempo determinato
- Ricercatori universitari a tempo indeterminato
Figura ad esaurimento: non viene più reclutata ma continua a esistere per il personale già in ruolo. - Ricercatori a tempo determinato di tipo a) e in tenure track (RTT e RTDB).
Per il reclutamento dei ricercatori, la normativa più recente ha introdotto la figura del ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), finalizzata all'accesso al ruolo di professore associato mediante specifiche procedure di valutazione.
Tempo pieno o tempo definito
L'impegno dei professori universitari di ruolo di I° e II° fascia, può essere a tempo pieno o a tempo definito.
I professori universitari hanno l'obbligo di svolgere attività didattica e di ricerca.
Il personale medico universitario convenzionato con strutture accreditate dal S.S.N. è tenuto a svolgere anche attività assistenziale.
L'impegno orario da dedicare all'attività didattica è stato quantificato in:
- regime di impegno a tempo pieno: 350 ore
- regime di impegno a tempo definito: 250 ore.
L’opzione è vincolante per almeno un anno accademico e va manifestata con domanda indirizzata al Rettore:
- per i professori di prima nomina all'atto di nomina
- per i professori già in servizio almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico.
La volontà di cambiare regime deve essere dichiarata espressamente dal docente interessato, nei modi e nei tempi indicati.
I professori straordinari a tempo determinato devono optare per il regime di impegno all'atto della stipula del contratto.
I nominativi dei professori che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati all'ordine professionale al cui albo i professori/ricercatori risultino iscritti per la loro inclusione in un elenco speciale.
L'impegno dei ricercatori universitari può essere a tempo pieno o a tempo definito.
I ricercatori universitari hanno il compito di contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e di svolgere attività didattiche integrative nei corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca fino a un massimo di:
- 350 ore, se in regime di tempo pieno
- 200 ore, se in regime di tempo definito.
Ai ricercatori è possibile affidare corsi di insegnamento e moduli curriculari; in questo caso è attribuito loro il titolo di professore aggregato per l’anno accademico in cui l’attività didattica è svolta.
L'impegno dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) e b) della legge 240/2010, può essere a tempo pieno o a tempo definito.
I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con un impegno annuo complessivo pari a:
- 350 ore, se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo pieno
- 200 ore, se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo definito.
Ricercatori in tenure track
La figura del Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24 della legge 240/2010 (RTT), così come recentemente riformato dalla legge 79/22, prevede un inquadramento del/la Ricercatore/trice tra il personale docente di Ateneo con un contratto di lavoro a tempo determinato consistente in una tenure-track della durata complessiva di sei anni, non prorogabile né rinnovabile.
La titolarità del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che stipulano un contratto da RTT, può essere riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento un periodo di servizio pari a:
- tre anni se sono stati per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22;
- due anni se sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22.
La richiesta di riconoscimento dei periodi di servizio di cui sopra potrà essere effettuata dal RTT utilizzando l’apposito modulo sottoscritto digitalmente: Istanza di riconoscimento per titolarità pregressa di contratti ex artt. 22 e 24
A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di RTT, l’università ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. Nel caso di riconoscimento dei periodi di cui sopra, la valutazione per il passaggio al ruolo di professore di seconda fascia non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
Per ulteriori informazioni, si richiamano le norme di legge e le specifiche previsioni in materia, così come disciplinate dal Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).
Riferimenti normativi
Rassegna della normativa nazionale
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240
- D.L. 34 del 2019 - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (art 5, comma 5 bis), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
- D.Lgs. 517/1999 - Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, Legge n. 419/1998
- Legge n. 118/1989 - Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.
- Legge n. 158/1987 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, recante disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n
- Legge 9 n. 705/1985 - Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché' sperimentazione organizzativa e di
- D. P. R. n. 382/1980 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
Regolamenti interni
I regolamenti sono pubblicati sul sito di ateneo nella sezione Normativa.
Di seguito vengono richiamati i principali.
- Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Milano
- Regolamento impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali
- Codice di comportamento del personale dipendente dell'Università degli Studi di Milano