A chi è rivolto
A chi è rivolto
La figura del CEL
I collaboratori e le collaboratrici esperti/e linguistici/e (CEL) sono figure specializzate che supportano l'apprendimento e la pratica delle lingue straniere nell'ambito delle attività didattiche dell'Ateneo. Introdotti dalla legge 236/1995 in sostituzione dei lettori di madrelingua, sono assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato o determinato e devono possedere una laurea o un titolo universitario adeguato, oltre a specifiche competenze linguistiche e professionali.
La loro attività è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca e dalla contrattazione integrativa di Ateneo. È inoltre possibile svolgere attività esterne, purché siano compatibili con il ruolo e non interferiscano con le esigenze di servizio.
Contrattazione integrativa CEL
Consulta gli accordi integrativi specifici per i CEL
Orario di lavoro
L'attività lavorativa si svolge nell'arco di 12 mesi con un impegno medio settimanale di 9 ore e 35 minuti. Nell'ambito di questo impegno, i CEL garantiscono 280 ore di attività didattica integrativa, programmate dal Centro SLAM in funzione delle esigenze dei corsi di studio e delle attività linguistiche dell'Ateneo.
Presenze e rilevazione dell'orario
La presenza in servizio viene registrata tramite badge utilizzando le timbratrici dell'Ateneo. Le timbrature e il saldo orario possono essere consultati tramite la piattaforma StartWeb.
Quando l'attività giornaliera supera le sei ore è obbligatoria una pausa di almeno 10 minuti, da registrare tramite timbratura. Nelle giornate che rispettano questo requisito matura il diritto al buono pasto.
Le eventuali ore svolte oltre l'orario previsto devono essere recuperate entro l'anno di maturazione e non danno luogo a compensi per lavoro straordinario. La fruizione dei recuperi deve essere preventivamente autorizzata.
Ferie, assenze e permessi
Ai CEL si applicano le disposizioni del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio, per quanto compatibili con la specificità del ruolo.
Le ferie devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche e sono pari a:
- 26 giorni più 4 giornate di festività soppresse nei primi tre anni di servizio;
- 28 giorni più 4 giornate di festività soppresse dopo i primi tre anni.
Le richieste di ferie e di assenza devono essere autorizzate e registrate in StartWeb. In caso di malattia, l'assenza o la sua prosecuzione deve essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Gestione Presenze e al Centro SLAM, prima dell'inizio dell'attività prevista.
Tra i principali permessi previsti dal contratto rientrano quelli per assemblea, motivi personali o familiari, visite specialistiche, concorsi ed esami e lutto. Le assenze per malattia, ricovero, permessi retribuiti e adesione allo sciopero non comportano il recupero delle ore non lavorate.
Attività extra-istituzionali
Ai collaboratori ed esperti linguistici è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa, come chiarito alla pagina "Attività ed incarichi extra istituzionali".