Cedolini

Malattia del bambino

Fino ai 14 dei/delle figli/e quando si ammalano è possibile astenersi dal lavoro

A chi è rivolto

Personale TAB Docenti e Ricercatori

A chi è rivolto

Personale TAB Docenti e Ricercatori

Personale TAB

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino ai 14 anni di età, con le seguenti modalità:

Età del figlio/figliaPeriodo di congedo per malattiaTrattamento economico
Fino a 3 anni di etàPrimi 30 giorni complessivi per anno di vita del bambino/a, cumulati tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici100% della retribuzione
Fino a 3 anni di etàUlteriori periodi di congedo per malattia del bambino/aNessuna retribuzione
Dal giorno successivo al compimento dei 3 anni e fino ai 14 anni10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore, fruibili alternativamenteNessuna retribuzione

Il riferimento è esclusivamente all’età anagrafica del bambino e non all’anno solare. ​In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.
 

Come richiedere l'astensione

  1. Richiedere il certificato medico dal pediatria del SSN
  2. Comunicare al/la proprio/a responsabile il motivo e la durata dell'assenza
  3. Compilare la richiesta di astensione per malattia del figlio fino a 14 anni;
  4. Compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al modulo.
  5. Inviare la documentazione a permessi@unimi.it:

Malattia del figlio in caso di adozione o affidamento

L’astensione per la malattia del bambino spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno un minore in adozione o in affidamento temporaneo.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, con il seguente trattamento economico:

SituazionePeriodo di assenza consentitoTrattamento economico
Adozione o affidamento di minore fino a 6 anni di età (nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia)Primi 30 giorni complessivi, cumulati tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici100% della retribuzione
Adozione o affidamento di minore fino a 6 anni di età (nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia)Ulteriori periodi di assenzaNessuna retribuzione
Adozione o affidamento di minore di età superiore a 6 anni e fino a 14 anni (nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia)10 giorni lavorativi annui per ciascun genitoreNessuna retribuzione
Dal compimento del 6° anno e fino al compimento del 14° anno di età del minore10 giorni lavorativi annui per ciascun genitoreNessuna retribuzione

Informazioni e supporto

Per chiarimenti o assistenza è possibile contattare permessi@unimi.it.

Personale docente e ricercatore

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino ai 14 anni di età, con le seguenti modalità:

Età del figlio/figliaAssenza consentitaRetribuzione
Fino a 3 anni45 giorni annui100% (con riduzione di 1/3 del primo giorno nei casi previsti)
Fino a 3 anniUlteriori periodiNon retribuiti
Da oltre 3 anni a 14 anni10 giorni annui per ciascun genitore100% (con riduzione di 1/3 del primo giorno nei casi previsti)
Da oltre 3 anni a 14 anniGli stessi 10 giorni se esaurito il trattamento di maggior favoreNon retribuiti

In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.

Come richiedere l'astensione

  1. Richiedere il certificato medico dal pediatria del SSN
  2. Comunicare al/la proprio/a responsabile il motivo e la durata dell'assenza
  3. Compilare la richiesta di astensione per malattia del figlio fino a 14 anni;
  4. Compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al modulo.
  5. Inviare la documentazione a assenze.docenti@unimi.it:

Malattia del figlio in caso di adozione o affidamento 

Il genitore assente dal servizio per la malattia del figlio è tenuto a comunicare al/alla proprio/a responsabile la motivazione dell’assenza e la durata sin dal primo giorno di malattia del bambino.

L’astensione per la malattia del bambino spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno un minore in adozione o in affidamento temporaneo.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, con il seguente trattamento economico:

  • fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, per i primi tre anni:
    • 45 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento)
    • ulteriori periodi senza retribuzione
  • oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al compimento del quattordicesimo anno:
    • 10 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito, le 10 giornate spettano senza retribuzione.
  • se all’atto dell’adozione o dell'affidamento il minore risulta avere una età compresa tra 6 e 14 anni, per i primi tre anni dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare:
    • 10 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito, le 10 giornate spettano senza retribuzione.

Informazioni e supporto

Per chiarimenti o assistenza è possibile contattareassenze.docenti@unimi.it

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