A chi è rivolto
A chi è rivolto
Personale TAB
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino ai 14 anni di età, con le seguenti modalità:
| Età del figlio/figlia | Periodo di congedo per malattia | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni di età | Primi 30 giorni complessivi per anno di vita del bambino/a, cumulati tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici | 100% della retribuzione |
| Fino a 3 anni di età | Ulteriori periodi di congedo per malattia del bambino/a | Nessuna retribuzione |
| Dal giorno successivo al compimento dei 3 anni e fino ai 14 anni | 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore, fruibili alternativamente | Nessuna retribuzione |
Il riferimento è esclusivamente all’età anagrafica del bambino e non all’anno solare. In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.
Come richiedere l'astensione
- Richiedere il certificato medico dal pediatria del SSN
- Comunicare al/la proprio/a responsabile il motivo e la durata dell'assenza
- Compilare la richiesta di astensione per malattia del figlio fino a 14 anni;
- Compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al modulo.
- Inviare la documentazione a permessi@unimi.it:
- Modulo astensione malattia figlio/a PTABAccedi per scaricare
Malattia del figlio in caso di adozione o affidamento
L’astensione per la malattia del bambino spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno un minore in adozione o in affidamento temporaneo.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, con il seguente trattamento economico:
| Situazione | Periodo di assenza consentito | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Adozione o affidamento di minore fino a 6 anni di età (nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia) | Primi 30 giorni complessivi, cumulati tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici | 100% della retribuzione |
| Adozione o affidamento di minore fino a 6 anni di età (nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia) | Ulteriori periodi di assenza | Nessuna retribuzione |
| Adozione o affidamento di minore di età superiore a 6 anni e fino a 14 anni (nei primi 3 anni dall'ingresso in famiglia) | 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore | Nessuna retribuzione |
| Dal compimento del 6° anno e fino al compimento del 14° anno di età del minore | 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore | Nessuna retribuzione |
- La madre può usufruire dell'astensione per malattia del figlio dopo la conclusione del congedo di maternità.
- Il padre dipendente pubblico può usufruirne fin dalla nascita del figlio.
- Il diritto spetta al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non può beneficiarne.
- L'assenza per malattia del figlio non può essere fruita a ore o per mezza giornata.
- Nell'ambito del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, il genitore può richiedere l'astensione limitatamente a specifiche giornate.
- Per i bambini di età inferiore a tre anni, nel conteggio dei giorni di assenza rientrano anche sabati, domeniche e festivi compresi nel periodo di malattia.
In caso di malattia del figlio o della figlia, il genitore deve informare tempestivamente il/la proprio/a responsabile, indicando il motivo dell'assenza e la durata prevista.
La malattia del figlio deve essere certificata da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con il SSN. Il certificato deve riportare timbro e codice regionale del medico.
È accettato anche un certificato rilasciato da un medico privato quando questi opera come sostituto del medico di base. In tal caso, il/la dipendente dovrà dichiararlo nella domanda.
- Se il bambino si ammala durante un periodo di congedo parentale, il congedo parentale può essere sospeso e sostituito dall'astensione per malattia del figlio.
- In caso di ricovero ospedaliero del bambino, il genitore può chiedere l'interruzione delle ferie eventualmente in corso.
Chi usufruisce dell'astensione per malattia del figlio non è soggetto a visita fiscale e non deve rispettare fasce orarie di reperibilità.
L'astensione per malattia del figlio non può essere richiesta per accompagnare il bambino alle vaccinazioni, poiché queste vengono effettuate in condizioni di buona salute.
Informazioni e supporto
Per chiarimenti o assistenza è possibile contattare permessi@unimi.it.
Personale docente e ricercatore
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino ai 14 anni di età, con le seguenti modalità:
| Età del figlio/figlia | Assenza consentita | Retribuzione |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 45 giorni annui | 100% (con riduzione di 1/3 del primo giorno nei casi previsti) |
| Fino a 3 anni | Ulteriori periodi | Non retribuiti |
| Da oltre 3 anni a 14 anni | 10 giorni annui per ciascun genitore | 100% (con riduzione di 1/3 del primo giorno nei casi previsti) |
| Da oltre 3 anni a 14 anni | Gli stessi 10 giorni se esaurito il trattamento di maggior favore | Non retribuiti |
In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.
Come richiedere l'astensione
- Richiedere il certificato medico dal pediatria del SSN
- Comunicare al/la proprio/a responsabile il motivo e la durata dell'assenza
- Compilare la richiesta di astensione per malattia del figlio fino a 14 anni;
- Compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al modulo.
- Inviare la documentazione a assenze.docenti@unimi.it:
- Modulo astensione malattia figlio/a docenti e ricercatoriAccedi per scaricare
Malattia del figlio in caso di adozione o affidamento
Il genitore assente dal servizio per la malattia del figlio è tenuto a comunicare al/alla proprio/a responsabile la motivazione dell’assenza e la durata sin dal primo giorno di malattia del bambino.
L’astensione per la malattia del bambino spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno un minore in adozione o in affidamento temporaneo.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, con il seguente trattamento economico:
- fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, per i primi tre anni:
- 45 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento)
- ulteriori periodi senza retribuzione
- oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al compimento del quattordicesimo anno:
- 10 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito, le 10 giornate spettano senza retribuzione.
- se all’atto dell’adozione o dell'affidamento il minore risulta avere una età compresa tra 6 e 14 anni, per i primi tre anni dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare:
- 10 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito, le 10 giornate spettano senza retribuzione.
- La madre può usufruire dell'astensione per malattia del figlio dopo la conclusione del congedo di maternità.
- Il padre dipendente pubblico può usufruirne fin dalla nascita del figlio.
- Il diritto spetta al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non può beneficiarne.
- L'astensione per malattia del figlio non può essere fruita a ore o per mezza giornata.
- Nell'ambito del periodo di prognosi indicato nel certificato medico, il genitore può richiedere l'assenza anche solo per alcune delle giornate previste.
- Per i figli di età inferiore a tre anni, nel conteggio dei giorni di assenza sono compresi anche sabati, domeniche e giorni festivi ricadenti nel periodo di astensione.
La malattia del figlio deve essere certificata da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con il SSN. Il certificato deve riportare timbro e codice regionale del medico.
Per richiedere l'astensione per malattia del figlio di età inferiore a 8 anni, il/la dipendente deve inviare a assenze.docenti@unimi.it:
- il modulo di richiesta;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al modulo.
È ammesso anche il certificato rilasciato da un medico privato che operi come sostituto del medico di base; tale circostanza deve essere autocertificata al momento della presentazione della domanda.
Se il bambino si ammala durante un periodo di congedo parentale, il congedo parentale può essere sospeso e sostituito dall'astensione per malattia del figlio.
Chi usufruisce dell'astensione per malattia del figlio non è soggetto a visita fiscale e non deve rispettare fasce orarie di reperibilità.
L'astensione per malattia del figlio non può essere richiesta per accompagnare il bambino alle vaccinazioni, poiché queste vengono effettuate in condizioni di buona salute.
Informazioni e supporto
Per chiarimenti o assistenza è possibile contattareassenze.docenti@unimi.it