A chi è rivolto
A chi è rivolto
Cosa spetta e a chi
Il congedo parentale è di complessivi 10 mesi tra entrambi i genitori e può essere usufruito entro i 14 anni di vita del bambino. Il limite è elevabile ad 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Ai genitori spetta il diritto di astenersi dal lavoro, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, secondo la seguente modalità:
- la madre
trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi - il padre
dalla nascita del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi - il genitore unico o nei confronti del quale sia stato disposto l’affido esclusivo del figlio
può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
In caso di parto plurimo i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio.
Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.
Preavviso e modalità di utilizzo
Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare il/la proprio/a responsabile, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso:
- non inferiore a cinque giorni, in caso di fruizione giornaliera
- non inferiore a due giorni, in caso di fruizione a mezza giornata o ad ore.
Il genitore potrà fruire del congedo parentale secondo le seguenti modalità:
- per periodi continuativi
- per singole giornate
- per mezze giornate
- ad ore (per frazioni non inferiori all'ora).
Per informazioni: permessi@unimi.it
Come richiedere il congedo
Per usufruire del congedo parentale, dopo aver avvisato con il preavviso necessario, occorre:
- compilare il modulo per il congedo parentale
- firmare il modulo e farlo sottoscrivere (visto) dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento
- preparare copia digitale di un documento in corso di validità e di altri allegati eventualmente richiesti
- inviare il modulo e gli allegati a assenze.docenti@unimi.it
- Domanda di congedo parentale docenti e ricercatoriAccedi per scaricare
Adozione e affidamento
Anche i genitori adottivi e affidatari, hanno diritto di usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età del minore, entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori.
- La madre
può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi. - Il padre
può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.
Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.
Figli/e con disabilità
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di bambino riconosciuto affetto da disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 – comma 3, della legge 5.2.1992 n. 104, hanno diritto a prolungare il congedo parentale entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, in misura continuativa o frazionata, con trattamento economico al 30%, per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
ll prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo.
Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per handicap in proporzione all’orario di lavoro:
- 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
- 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.
In caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale, con trattamento economico al 30%:
- può essere fruito per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente
- può essere fruito qualunque sia l’età del minore, entro 14 anni dall’ingresso del bambino in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Anche in caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
In alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori di figli con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, entro il terzo anno d’ingresso del minore in famiglia, hanno diritto ad usufruire dei permessi orari in proporzione all’orario di lavoro:
- 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
- 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.
I riposi e i permessi (permessi L. 104/92) fruiti per l’assistenza al minore con disabilità in situazione di gravità possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
Per usufruire del prolungamento del congedo parentale utilizzare il modulo prolungamento, in alternativa, per fruire dei riposi giornalieri, utilizzare il modulo riposi giornalieri per prolungamento congedo parentale.
- Domanda di prolungamento del congedo parentaleAccedi per scaricare
- Richiesta riposi giornalieri per prolungamento congedo parentaleAccedi per scaricare
Trattamento economico
Il periodo di congedo parentale indennizzabile attualmente è strutturato in:
- 90 giorni fruibili esclusivamente dalla madre
- 90 giorni fruibili esclusivamente dal padre
- 90 giorni fruibili alternativamente tra entrambi i genitori.
Durante la fruizione del congedo parentale il trattamento economico è diversamente applicato in base al termine del congedo di maternità/paternità, in rapporto alla Legge di bilancio annuale.
Legge di Bilancio 2025 (Congedo che si conclude dopo il 31.12.2024)
Il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:
- 3 mesi retribuiti all’80%
se fruiti entro i 6 anni del/della bambino/a (se fruiti tra i 7 e i 14 anni la retribuzione è al 30%); - restanti 6 mesi:
retribuzione 30% fino ai 14 anni.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno. Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
Genitore unico
| Situazione | Durata complessiva del congedo | Periodo indennizzabile |
|---|---|---|
| Genitore unico | Fino a 11 mesi, da utilizzare entro i 14 anni di vita del figlio o dal suo ingresso in famiglia | Fino a 9 mesi entro lo stesso termine |
| Genitore unico con reddito inferiore alla soglia prevista dall’art. 34, comma 3, del Testo unico | Fino a 11 mesi, da utilizzare entro i 14 anni di vita del figlio o dal suo ingresso in famiglia | Tutti gli 11 mesi entro lo stesso termine |
Nel caso di termine del congedo di maternità/paternità successivamente al 31.12.2024 valgono le disposizioni di maggior favore sopra richiamate (primo, secondo e terzo mese retribuiti all’80%).
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
Per i/le figli/e adottati/e o in affidamento, durante la fruizione del congedo parentale, tra entrambi i genitori, il trattamento economico è il seguente:
- entro i 14 anni dell’ingresso del/della minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
- entro i 14 anni dell’ingresso del/della minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.
Trattamento retributivo in caso di congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2024:
| Periodo di congedo parentale | Retribuzione |
|---|---|
| 3 mesi non trasferibili all'altro genitore (spettanti a ciascun genitore) | 80% |
| Ulteriori 3 mesi complessivi, utilizzabili alternativamente da uno dei due genitori | 30% |
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
Prolungamento congedo parentale per figli/figlie in situazione di disabilità
È dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
Ripercussioni congedo parentale
I periodi/giorni/mezze giornate di congedo parentale fruiti sono computati nell’anzianità di servizio.
Non comportano la riduzione della tredicesima mensilità.